ARTICOLO 5
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 14 del 2001 Articolo 2
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 6
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 25
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 25
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 26
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 27
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 28
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Disposizioni in materia di attività culturali, sanitarie e socio-assistenziali 1. E’ prorogata al 31 dicembre 2001 l’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio finanziario 2000 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l’attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali: a) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 60 - Svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali; b) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali, di spettacolo artistiche; c) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 39 - Interventi per attività teatrali e musicali; d) legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sul rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna; e) legge regionale 15 ottobre 1997 n. 26 - articoli 11, 13, 14, 16 e 25 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda; f) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 26 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna; g) legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale; h) legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 52, comma 5 - Quota regionale attuazione progetti Iniziative Formazione e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS); i) legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57, e successive modifiche e integrazioni - Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascistí (ANPPIA) e dell’Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS). 2. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di agevolare il sistema educativo di istruzione e di formazione previsto dalla Legge 10 febbraio 2000, n. 30, l’Amministrazione regionale concorre con proprie risorse finanziarie alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica, da attuarsi per mezzo degli enti locali competenti di cui all’articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, che partecipano con una quota di risorse proprie pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della spesa prevista anche in regime di cofinanziamento con le risorse disposte dallo Stato ai sensi dall’articolo 4, comma 1, della predetta Legge n. 23 del 1996, attraverso: a) la riqualificazione del patrimonio esistente; b) l’adeguamento alle nonne vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; c) l’adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degl ordinamenti e dei programmi, all’innovazione didattica e alla sperimentazione; d) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico; e) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base; f) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività. 3. Le risorse finanziarie di cui al 2 sono destinate: a) alla costruzione ed al completamento di edifici scolastici; b) alla ristrutturazione diretta a adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; c) alla realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all’utilizzazione della collettività. 4. Per l’attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) per l’anno 2001, di lire 150.000.000.000 (euro 37.468.534,86) per l’anno 2002 e di lire 200.000.000.000 (euro 103.291.371,81) per l’anno 2003 (UPB S 11.017); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione di concerto con l’Assessore della programmazione a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. 5. Al fine del rafforzamento dell’intervento finanziario della Regione a favore della frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di corsi post-universitari previsti dall’articolo 32 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, l’onere valutato dal comma 3 del medesimo articolo 32 per l’anno 2001 in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) è rivalutato in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S11.016 - cap. 11139/02). 6. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l’istituzione, nell’anno accademico 2000 - 2001, di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 (UPB S11.013 - cap. 11019). 7. Le modalità di applicazione del comma 6 sono disciplinate a’ termini dell’articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. 8. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200.000.000 (euro 4.751.403,47) in ragione di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 1.200.000.000 per l’anno 2003 per la concessione di contributi al Comuni e ai loro consorzi al fine di favorire il diritto allo studio nella scuola dell’obbligo (UPB SI1.013). 9. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per la concessione di contributi al Comuni e al loro consorzi al fine di favorire la frequenza e l’organizzazione dei servizì a favore delle scuole secondarie superiori (UPB S11.013). 10. Al fine di favorire la conoscenza delle bellezze naturali della Sardegna è autorizzata la concessione agli istituti scolastici di contributi per l’organizzazione di gite scolastiche da effettuarsi con il “trenino verde della Sardegna”; i contributi sono concessi nel limite massimo degli stanziamenti iscritti in bilancio, sulla base di apposita domanda e nell’ordine di presentazione di quest’ultima. L’ammontare massimo del contributo è determinato in lire 3.000.000 (euro 1.539,37) per istituto; la spesa prevista per l’attuazione degli interventi è valutata in lire 200.000.000 (euro 103.291,3 7) annue (UPB S11.010). 11. In attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, tutti gli stanziamenti regionali a favore delle Università della Sardegna confluiscono, a partire dal bilancio regionale per l’anno finanziario 2001, in un fondo globale denominato “Interventi regionali per l’Università”. 12. Nel predetto fondo recato dal capitolo 11065 della rubrica di spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport confluiscono, in particolare, i finanziamenti ed i contributi previsti: a) dai commi 1 e 2 dell’articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 7; b) dal comma 3 dell’articolo 29 della legge regionare 20 aprile 2000, n. 4; c) dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 e dalla legge regionale 9 agosto 1950, n. 43; d) dall’articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2. 13. Il fondo viene ripartito annualmente tra le Università della Sardegna con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1996 per la realizzazione degli interventi elencati nell’articolo 2 della medesima legge o, comunque, finalizzati al sostegno della formazione, della didattica e della ricerca nelle Università della Sardegna. 14. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1996 e della verifica del rispetto degli indirizzi programmatici concordati, le Università, entro quindici giorni dall’approvazione del proprio conto consuntivo e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmettono all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport una dettagliata relazione sull’utilizzazione dei fondi. 15. In riferimento ai commi 11, 12, 13 e 14 l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S11.016 - UPB S11.016/01). 16. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 700.000.000 (euro 361.519,83) a favore dell’Associazione per l’Istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - cap. 11063/01). 17. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento complessivo di lire 2.600.000.000 (euro 1.342.787,93) a favore del Consorzio per l’Università degli studi di Oristano in ragione di lire 1.600.000.000 (euro 826.331,03) per le spese di costituzione e funzionamento e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro industriali, in tecnologie alimentari ed in viticoltura ed enologia (UPB S11.016 - cap. 11063/03). 18. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall’articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (UPB S11.016 - cap. 11063/02). 19. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 800.000.000 (euro 413.165,51) per l’attivazione di corsi per la formazione di tecnici nel settore dei materiali dell’ambiente, attraverso l’assegnazione alla FORGEA International, per il tramite e nell’ambito di una intesa con l’Associazione Universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI), di un finanziamento per le spese di funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni internazionali del sistema O.N.U. e in particolare dell’U.N.E.S.C.O. (UPB S11.016 - cap. 11063/04). 20. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (UPB S11.016 - cap. 11065/15). 21. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) a favore del Comune di Tempio Pausania, per l’attivazione dei nuovi corsi di laurea in tecniche erboristiche e in tossicologia degli inquinamenti ambientali (UPBS 11.016 - cap. 11061/09). 22. Per le finalità di cui all’articolo 28 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, a favore dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Sassari, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2015, l’ulteriore contributo di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) (UPB S11.020 - cap. 11078/02). 23. Per il completamento delle biblioteche dipendenti da enti locali finanziate ai sensi della legge regionale 24 novembre 1950, n. 64, è autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S11.037 - cap. 11105); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lett. 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. Per le modalità di erogazione dei relativi contributi si applica la succitata legge regionale n. 64 del 1950. 24. Nella legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. La presente legge si adegua alle disposizioni più favorevoli, nel confronti delle lingue sarde e catalana, contenute nella Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).”; b) dopo il comma 7 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente: “7 bis. In sede di approvazione del piano triennale di cui al comma 1 dell’articolo 12, la Giunta regionale approva separati e selettivi requisiti di ammissibilità al contributi di cui al presente articolo, per i soggetti richiedenti aventi sede al di fuori del territorio della Sardegna”. 25. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la concessione di un contributo straordinario di lire 800.000.000 (euro 4.131.655,19) al Comune di Nuoro per le manifestazioni relative al centesimo anniversario della festa del Redentore; la concessione del contributo è subordinata alla presentazione all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di un apposito programma (UPB S11.050). 26. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.050 è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) per la costituzione e il primo avviamento della fondazione “Maria Carta". 27. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 100.000.000 (euro 51.645,68) per l’applicazione del comma 1, lettera g), dell’articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, a favore della produzione di notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi (UPB S11.036). 28. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento complessivo di lire 1.094.500.000.000 (euro 565.262.076,05) quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitanio nazionale (UPB S12.023 - cap. 12104/01) (UPB S12.027 - cap. 12133/02) (UPB S12.026 - cap. 12139/02). 29. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per l’attribuzione al comuni delle somme occorrenti al riequilibrio e al potenziamento dei servizi socio - assistenziali; per il trasferimento delle risorse si applicano i criteri previsti nel Piano socio - assistenziale per il triennio 1998-2000, approvato dal Consiglio regionale il 29 luglio 1998, e con validità per il triennio 1999-2001 a’ termini della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (UPBS 12.046 - cap. 1200 1 /0 1). 30. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato da parte degli enti decentrati della spesa sanitaria, l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale di concerto con l’Assessore della programmazione, promuove l’aggregazione delle Aziende U.S.L. e dell’Azienda ospedaliera con Il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e l’eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o parte del territorio regionale, a cui aderiscono le Aziende interessate. 31. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 30 il medesimo Assessore della sanità propone alla Giunta regionale l’Azienda o le Aziende U.S.L. alle quali è delegato il compito di adottare gli adempimenti volti all’acquisizione di beni e servizi di utilizzazione comune, nonché l’aggio da riconoscere all’Azienda o alle Aziende prescelte e da corrispondere alle medesirne contestualmente al trasferimento delle risorse per il pagamento del bene o del servizio acquisito. 32. 1 finanziamenti delle spese in conto capitale di cui al capitolo 12139/02 sono estesi alle Università degli studi di Cagliari e di Sassari e al Policlinici di Cagliari e di Sassari (UPB S12.026). 33. Al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti dei servizi di radiodiagnostica è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) a favore delle Aziende USL e dell’Azienda ospedaliera per la predisposizione di un programma finalizzato al potenziamento e all’adeguamento strutturale dei servizi stessi; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S 12.026). 34. In attuazione dcll’articolo 70, comma 5, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, la spesa di cui all’articolo 65 della stessa legge è determinata in lire 145.000.000.000 (euro 74.886.250,36) per l’anno 2001 e in lire 234.000.000.000 (euro 120.850.914,38) per l’anno 2002 (UPB S12.027). 35. La spesa per l’anno 2002, autonizzata dal comma 34, può essere anticipata, in tutto o in parte, all’anno 2001, nel caso in cui si verifichino urgenti e inderogabili necessità di pagamento da parte delle Aziende USI, il cui rinvio potrebbe comportare per le stesse un aggravio di oneri per il ritardato pagamento. In tal caso le Aziende USL, previo benestare dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sono autonizzate a richiedere al proprio tesoriere nell’anno 2001, anticipazioni di cassa, al tasso più favorevole. Il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale; a tal fine è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,48) (UPB S03.041). 36. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) per le seguenti attività: a) screening nella scuola dell’obbligo per la prevenzione della B. Thalassemia; b) progetto di ricerca, Regione sarda - Akea, da parte della cattedra di biochimica clinica dell’ Università degli studi di Sassari sui marcatorí della salute e della longevità dei sardi; e) screcning e prevenzione primaria e secondaria relativi al tumori della mammella e della cervice uterina; d) programma per la prevenzione e l’educazione sanitaria nell’ambito della medicina sociale; e) difesa dei diritti del malato da parte delle associazioni di tutela; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assístenza sociale, a’ termini dell’articolo 4, lettera 1), della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifichc e integrazioni (UPB SI 2.005). 37. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 5 16.456,89) quale quota regionale da attribuire al Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave (UPB S 12.046 - cap. 12032/05). 38. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) quale concorso finanziario della Regione per il pagamento della retta dovuta dal tossicodipendenti per l’ospitalità nelle comunità terapeutiche; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, a’ termini dell’articolo 4, lett. 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB SI 2.050 - cap. 1205 8/06). 39. In deroga a quanto disposto dal comina 4 dell’articolo 24 dei D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, e non oltre il 31 dicembre 2002, le autorizzazioni provvisone al funzionarnento delle strutture socio-assistenziali di cui al conirna 3 dello stesso articolo possono essere rilasciate più di una volta al fine di consentirne l’adeguamento al requisiti e agli standard stabiliti dalla normativa vigente in inateria. 40. 1 termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all’articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, si intendono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2002. 41. Per l’anno 2001 si prescinde dal l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all’articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino attivate alla data del 1 gennaio 2000 e sia dimostrata, mediante attestazione dell’Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l’avvenuta presentazione della domanda e della prescritta completa documentazione. 42. 1 termini di cui al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, sono prorogati al 1° gennaio 2002. 43. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 (curo 103.291,37) al Coordinamento regionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti di istituto (UPB S12.024 - cap. 12213/01). 44. Il contributo per le spese funerarle previsto dal comma 8 dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è elevato fino alla misura massima di lire 6.000.000; l’onere previsto per l’attuazione del presente comma è valutato in lire 400.000.000 (curo 206.582,75) annue (UPB S12.027). 45. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 60.000.000 (curo 30.987,41) a favore delle associazioni iscritte al Registro generale dèl volontariato di cui all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, operanti a favore dei nefropatici, emodializzati e trapiantati quale contributo per gli oneri di gestione; il predetto contributo non è cumulabile con altri contributi regionali attinenti le stesse finalità. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Asscssore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, a’ termini dell’articolo 4, lettera 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S 12.024 - cap. 120 5 8/0 1 ). 46. La Regione promuove la realizzazione di uno studio epidermologico sui lavoratori, sugli ex lavoratori e sulle popolazioni residenti nei territori interessati dal fenomeni di inquinamento ambientale correlati allo svolgimento delle attività produttive nelle aree a più alta concentrazione industriale a partire dall’area industriale di Porto Torres; lo studio deve essere realizzato tramite l’Azienda USL - competente per territorio, che può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca o di istituti scientifici qualificati, anche universitari. Per l’attuazione dei presente articolo è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (curo 774.685,34) (UPB SI 2.005).
Riferimenti Normativi ATTIVI
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 27 del 1994 Articolo 11
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 2
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 13
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 8 del 1999 Articolo 6
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2000 Articolo 32
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Costituzionale Numero 3 del 1948
Articolo 5
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 17 del 1950
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 43 del 1950
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 64 del 1950
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 57 del 1987
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 1988 Articolo 41
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 12 del 1989 Articolo 24
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 1 del 1990 Articolo 56
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 1 del 1990 Articolo 60
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 40 del 1990 Articolo 19
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 5 del 1992
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 39 del 1993 Articolo 5
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 2 del 1994 Articolo 37
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 5 del 1995 Articolo 65
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 5 del 1995 Articolo 70
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 6 del 1995 Articolo 47
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1996
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1996 Articolo 2
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1996 Articolo 3
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1996 Articolo 4
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 1997 Articolo 32
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 11
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 12
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 13
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 14
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 16
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 25
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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 22 del 1998
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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 22 del 1998 Articolo 14
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 1 del 1999 Articolo 28
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 17 del 1999 Articolo 26
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2000 Articolo 29
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2000 Articolo 39
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2000 Articolo 52
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 341 del 1990 Articolo 4
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 23 del 1996 Articolo 3
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 23 del 1996 Articolo 4
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