LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 24-04-2001
REGIONE SARDEGNA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 13
del 28 aprile 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 14 del 2001

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 14 del 2001 Articolo 3

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 14 del 2001 Articolo 4

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 16 del 2001 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2002 Articolo 9

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 15 del 2002

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga,
la seguente legge:

ARTICOLO 5

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 14 del 2001 Articolo 2

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 6

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 25

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 25

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 26

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 27

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 2002 Articolo 28

Disposizioni in materia di attività culturali, sanitarie e 
socio-assistenziali
1. E’ prorogata al 31 dicembre 2001 l’utilizzazione dei contributi 
impegnati nell’esercizio finanziario 2000 a carico dei corrispondenti 
capitoli di bilancio per l’attuazione delle finalità di cui alle 
sottoindicate leggi regionali:
a)             legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 60 - Svolgimento 
delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità 
didattiche e socio-culturali;
b)             legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per 
manifestazioni culturali, di spettacolo artistiche;
c)             legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56, e legge regionale 
20 aprile 2000, n. 4, articolo 39 - Interventi per attività teatrali e 
musicali;
d)             legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sul rapporti tra la 
Regione e le Università della Sardegna;
e)             legge regionale 15 ottobre 1997 n. 26 - articoli 11, 13, 14, 16 e 
25 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda;
f)             legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 26 - 
Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
g)             legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a 
sostegno dell’editoria locale, informazione e pubblicità 
istituzionale;
h)             legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 52, comma 5 - 
Quota regionale attuazione progetti Iniziative Formazione e Istruzione 
Tecnica Superiore (IFTS);
i)              legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57, e successive modifiche e 
integrazioni - Concessione di un contributo annuo a sostegno della 
attività della Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani 
Antifascistí (ANPPIA) e dell’Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS).
2. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di agevolare il 
sistema educativo di istruzione e di formazione previsto dalla Legge 
10 febbraio 2000, n. 30, l’Amministrazione regionale concorre con 
proprie risorse finanziarie alla realizzazione di un programma 
straordinario di edilizia scolastica, da attuarsi per mezzo degli enti 
locali competenti di cui all’articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, 
n. 23, che partecipano con una quota di risorse proprie pari al 10 per 
cento dell’ammontare complessivo della spesa prevista anche in regime 
di cofinanziamento con le risorse disposte dallo Stato ai sensi 
dall’articolo 4, comma 1, della predetta Legge n. 23 del 1996, 
attraverso:
a)             la riqualificazione del patrimonio esistente;
b)             l’adeguamento alle nonne vigenti in materia di agibilità, 
sicurezza e igiene;
c)             l’adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della 
scuola, ai processi di riforma degl ordinamenti e dei programmi, 
all’innovazione didattica e alla sperimentazione;
d)             una equilibrata organizzazione territoriale del sistema 
scolastico;
e)             la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti 
sportivi di base;
f)             la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della 
collettività.
3. Le risorse finanziarie di cui al 2 sono destinate:
a)             alla costruzione ed al completamento di edifici scolastici;
b)             alla ristrutturazione diretta a adeguare gli edifici alle norme 
vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione 
delle barriere architettoniche;
c)             alla realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, 
eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti 
all’utilizzazione della collettività.
4. Per l’attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa di lire 
50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) per l’anno 2001, di lire 
150.000.000.000 (euro 37.468.534,86) per l’anno 2002 e di lire 
200.000.000.000 (euro 103.291.371,81) per l’anno 2003 (UPB S 11.017); 
il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale 
su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione di concerto con 
l’Assessore della programmazione a’ termini dell’articolo 4, lettera 
i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche 
e integrazioni.
5. Al fine del rafforzamento dell’intervento finanziario della Regione 
a favore della frequenza di corsi di formazione professionale di alto 
contenuto scientifico e tecnologico e di corsi post-universitari 
previsti dall’articolo 32 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, 
l’onere valutato dal comma 3 del medesimo articolo 32 per l’anno 2001 
in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) è rivalutato in lire 
7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S11.016 - cap. 11139/02).
6. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 500.000.000 (euro 
258.228,45) per l’istituzione, nell’anno accademico 2000 - 2001, di 
borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per 
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di cui 
all’articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 (UPB 
S11.013 - cap. 11019).
7. Le modalità di applicazione del comma 6 sono disciplinate a’ 
termini dell’articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.
8. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200.000.000 (euro 
4.751.403,47) in ragione di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per 
ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 1.200.000.000 per l’anno 
2003 per la concessione di contributi al Comuni e ai loro consorzi al 
fine di favorire il diritto allo studio nella scuola dell’obbligo (UPB 
SI1.013).
9. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 4.000.000.000 
(euro 2.065.827,59) per la concessione di contributi al Comuni e al 
loro consorzi al fine di favorire la frequenza e l’organizzazione dei 
servizì a favore delle scuole secondarie superiori (UPB S11.013).
10. Al fine di favorire la conoscenza delle bellezze naturali della 
Sardegna è autorizzata la concessione agli istituti scolastici di 
contributi per l’organizzazione di gite scolastiche da effettuarsi con 
il “trenino verde della Sardegna”; i contributi sono concessi nel 
limite massimo degli stanziamenti iscritti in bilancio, sulla base di 
apposita domanda e nell’ordine di presentazione di quest’ultima. 
L’ammontare massimo del contributo è determinato in lire 3.000.000 
(euro 1.539,37) per istituto; la spesa prevista per l’attuazione degli 
interventi è valutata in lire 200.000.000 (euro 103.291,3 7) annue 
(UPB S11.010).
11. In attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, 
n. 26, tutti gli stanziamenti regionali a favore delle Università 
della Sardegna confluiscono, a partire dal bilancio regionale per 
l’anno finanziario 2001, in un fondo globale denominato “Interventi 
regionali per l’Università”.
12. Nel predetto fondo recato dal capitolo 11065 della rubrica di 
spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport confluiscono, in particolare, i 
finanziamenti ed i contributi previsti:
a)             dai commi 1 e 2 dell’articolo 32 della legge regionale 8 marzo 
1997, n. 7;
b)             dal comma 3 dell’articolo 29 della legge regionare 20 aprile 
2000, n. 4;
c)             dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 e dalla legge regionale 
9 agosto 1950, n. 43;
d)             dall’articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.
13. Il fondo viene ripartito annualmente tra le Università della 
Sardegna con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 
n. 26 del 1996 per la realizzazione degli interventi elencati 
nell’articolo 2 della medesima legge o, comunque, finalizzati al 
sostegno della formazione, della didattica e della ricerca nelle 
Università della Sardegna.
14. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al 
comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1996 e della 
verifica del rispetto degli indirizzi programmatici concordati, le 
Università, entro quindici giorni dall’approvazione del proprio conto 
consuntivo e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmettono 
all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport una dettagliata relazione 
sull’utilizzazione dei fondi.
15. In riferimento ai commi 11, 12, 13 e 14 l’Assessore della 
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con 
proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB 
S11.016 - UPB S11.016/01).
16. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 700.000.000 (euro 
361.519,83) a favore dell’Associazione per l’Istituzione della Libera 
Università Nuorese (AILUN) a titolo di contributo integrativo per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - cap. 
11063/01).
17. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento complessivo di 
lire 2.600.000.000 (euro 1.342.787,93) a favore del Consorzio per 
l’Università degli studi di Oristano in ragione di lire 1.600.000.000 
(euro 826.331,03) per le spese di costituzione e funzionamento e di 
lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) per il finanziamento dei diplomi 
universitari in biotecnologie agro industriali, in tecnologie 
alimentari ed in viticoltura ed enologia (UPB S11.016 - cap. 
11063/03).
18. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 
3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) a favore del Consorzio per la 
promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi 
previsti dall’articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 
1995, n. 6 (UPB S11.016 - cap. 11063/02).
19. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 
800.000.000 (euro 413.165,51) per l’attivazione di corsi per la 
formazione di tecnici nel settore dei materiali dell’ambiente, 
attraverso l’assegnazione alla FORGEA International, per il tramite e 
nell’ambito di una intesa con l’Associazione Universitaria 
Sulcis-Iglesiente (AUSI), di un finanziamento per le spese di 
funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei 
finanziamenti assegnati dalle organizzazioni internazionali del 
sistema O.N.U. e in particolare dell’U.N.E.S.C.O. (UPB S11.016 - cap. 
11063/04).
20. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 
103.291,37) a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale 
contributo straordinario per le spese di funzionamento (UPB S11.016 - 
cap. 11065/15).
21. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 
(euro 774.685,34) a favore del Comune di Tempio Pausania, per 
l’attivazione dei nuovi corsi di laurea in tecniche erboristiche e in 
tossicologia degli inquinamenti ambientali (UPBS 11.016 - cap. 
11061/09).
22. Per le finalità di cui all’articolo 28 della legge regionale 18 
gennaio 1999, n. 1, a favore dell’Ente Regionale per il diritto allo 
Studio Universitario (ERSU) di Sassari, è autorizzato, per ciascuno 
degli anni dal 2002 al 2015, l’ulteriore contributo di lire 
1.000.000.000 (euro 516.456,89) (UPB S11.020 - cap. 11078/02).
23. Per il completamento delle biblioteche dipendenti da enti locali 
finanziate ai sensi della legge regionale 24 novembre 1950, n. 64, è 
autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 
(euro 5.164.568,99) (UPB S11.037 - cap. 11105); il relativo programma 
di intervento è approvato dalla Giunta regionale a’ termini 
dell’articolo 4, lett. 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 
e successive modifiche e integrazioni. Per le modalità di erogazione 
dei relativi contributi si applica la succitata legge regionale n. 64 
del 1950.
24. Nella legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e 
valorizzazione della cultura e della lingua sarda), sono apportate le 
seguenti modifiche:
a)             dopo il comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La presente legge si adegua alle disposizioni più favorevoli, 
nel confronti delle lingue sarde e catalana, contenute nella Legge 15 
dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche).”;
b)             dopo il comma 7 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente:
“7 bis. In sede di approvazione del piano triennale di cui al comma 1 
dell’articolo 12, la Giunta regionale approva separati e selettivi 
requisiti di ammissibilità al contributi di cui al presente articolo, 
per i soggetti richiedenti aventi sede al di fuori del territorio 
della Sardegna”.
25. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la concessione di un contributo 
straordinario di lire 800.000.000 (euro 4.131.655,19) al Comune di 
Nuoro per le manifestazioni relative al centesimo anniversario della 
festa del Redentore; la concessione del contributo è subordinata alla 
presentazione all’Assessorato della pubblica istruzione, beni 
culturali, informazione, spettacolo e sport di un apposito programma 
(UPB S11.050).
26. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.050 è 
autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 
103.291,37) per la costituzione e il primo avviamento della fondazione 
“Maria Carta".
27. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 100.000.000 (euro 
51.645,68) per l’applicazione del comma 1, lettera g), dell’articolo 
14 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, a favore della 
produzione di notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio 
mimico gestuale dei sordi (UPB S11.036).
28. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento complessivo di 
lire 1.094.500.000.000 (euro 565.262.076,05) quale integrazione della 
Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto 
capitale riguardante il fondo sanitanio nazionale (UPB S12.023 - cap. 
12104/01) (UPB S12.027 - cap. 12133/02) (UPB S12.026 - cap. 12139/02).
29. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 10.000.000.000 
(euro 5.164.568,99) per l’attribuzione al comuni delle somme 
occorrenti al riequilibrio e al potenziamento dei servizi socio - 
assistenziali; per il trasferimento delle risorse si applicano i 
criteri previsti nel Piano socio - assistenziale per il triennio 
1998-2000, approvato dal Consiglio regionale il 29 luglio 1998, e con 
validità per il triennio 1999-2001 a’ termini della legge regionale 26 
febbraio 1999, n. 8 (UPBS 12.046 - cap. 1200 1 /0 1).
30. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle 
migliori condizioni di mercato da parte degli enti decentrati della 
spesa sanitaria, l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza 
sociale di concerto con l’Assessore della programmazione, promuove 
l’aggregazione delle Aziende U.S.L. e dell’Azienda ospedaliera con Il 
compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la 
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e 
l’eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o parte del 
territorio regionale, a cui aderiscono le Aziende interessate.
31. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 30 il 
medesimo Assessore della sanità propone alla Giunta regionale 
l’Azienda o le Aziende U.S.L. alle quali è delegato il compito di 
adottare gli adempimenti volti all’acquisizione di beni e servizi di 
utilizzazione comune, nonché l’aggio da riconoscere all’Azienda o alle 
Aziende prescelte e da corrispondere alle medesirne contestualmente al 
trasferimento delle risorse per il pagamento del bene o del servizio 
acquisito.
32. 1 finanziamenti delle spese in conto capitale di cui al capitolo 
12139/02 sono estesi alle Università degli studi di Cagliari e di 
Sassari e al Policlinici di Cagliari e di Sassari (UPB S12.026).
33. Al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti dei servizi di 
radiodiagnostica è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 
8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) a favore delle Aziende USL e 
dell’Azienda ospedaliera per la predisposizione di un programma 
finalizzato al potenziamento e all’adeguamento strutturale dei servizi 
stessi; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta 
regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge 
regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni 
(UPB S 12.026).
34. In attuazione dcll’articolo 70, comma 5, della legge regionale 26 
gennaio 1995, n. 5, la spesa di cui all’articolo 65 della stessa legge 
è determinata in lire 145.000.000.000 (euro 74.886.250,36) per l’anno 
2001 e in lire 234.000.000.000 (euro 120.850.914,38) per l’anno 2002 
(UPB S12.027).
35. La spesa per l’anno 2002, autonizzata dal comma 34, può essere 
anticipata, in tutto o in parte, all’anno 2001, nel caso in cui si 
verifichino urgenti e inderogabili necessità di pagamento da parte 
delle Aziende USI, il cui rinvio potrebbe comportare per le stesse un 
aggravio di oneri per il ritardato pagamento. In tal caso le Aziende 
USL, previo benestare dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale, sono autonizzate a richiedere al proprio 
tesoriere nell’anno 2001, anticipazioni di cassa, al tasso più 
favorevole. Il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale; 
a tal fine è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 
15.000.000.000 (euro 7.746.853,48) (UPB S03.041).
36. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 3.500.000.000 
(euro 1.807.599,14) per le seguenti attività:
a)             screening nella scuola dell’obbligo per la prevenzione della B. 
Thalassemia;
b)             progetto di ricerca, Regione sarda - Akea, da parte della 
cattedra di biochimica clinica dell’ Università degli studi di Sassari 
sui marcatorí della salute e della longevità dei sardi;
e)             screcning e prevenzione primaria e secondaria relativi al tumori 
della mammella e della cervice uterina;
d)             programma per la prevenzione e l’educazione sanitaria nell’ambito 
della medicina sociale;
e)             difesa dei diritti del malato da parte delle associazioni di 
tutela; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta 
regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e 
dell’assístenza sociale, a’ termini dell’articolo 4, lettera 1), della 
legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifichc e integrazioni 
(UPB SI 2.005).
37. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 
1.000.000.000 (euro 5 16.456,89) quale quota regionale da attribuire 
al Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in 
condizione di handicap grave (UPB S 12.046 - cap. 12032/05).
38. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 
3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) quale concorso finanziario della 
Regione per il pagamento della retta dovuta dal tossicodipendenti per 
l’ospitalità nelle comunità terapeutiche; il relativo programma 
d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta 
dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, a’ 
termini dell’articolo 4, lett. 1), della legge regionale 7 gennaio 
1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB SI 2.050 - 
cap. 1205 8/06).
39. In deroga a quanto disposto dal comina 4 dell’articolo 24 dei 
D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, e non oltre il 31 dicembre 2002, le 
autorizzazioni provvisone al funzionarnento delle strutture 
socio-assistenziali di cui al conirna 3 dello stesso articolo possono 
essere rilasciate più di una volta al fine di consentirne 
l’adeguamento al requisiti e agli standard stabiliti dalla normativa 
vigente in inateria.
40. 1 termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle 
strutture socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte 
di cui all’articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, si 
intendono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2002.
41. Per l’anno 2001 si prescinde dal l’autorizzazione al funzionamento 
delle strutture socio - assistenziali di cui all’articolo 41 della 
legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino 
attivate alla data del 1 gennaio 2000 e sia dimostrata, mediante 
attestazione dell’Assessorato regionale competente in materia di 
assistenza sociale, l’avvenuta presentazione della domanda e della 
prescritta completa documentazione.
42. 1 termini di cui al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 
26 febbraio 1999, n. 8, sono prorogati al 1° gennaio 2002.
43. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la concessione di un contributo 
straordinario di lire 200.000.000 (curo 103.291,37) al Coordinamento 
regionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori per il 
funzionamento e per l’assolvimento dei compiti di istituto (UPB 
S12.024 - cap. 12213/01).
44. Il contributo per le spese funerarle previsto dal comma 8 
dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è elevato 
fino alla misura massima di lire 6.000.000; l’onere previsto per 
l’attuazione del presente comma è valutato in lire 400.000.000 (curo 
206.582,75) annue (UPB S12.027).
45. E’ autorizzato, nell’anno 2001, lo stanziamento di lire 60.000.000 
(curo 30.987,41) a favore delle associazioni iscritte al Registro 
generale dèl volontariato di cui all’articolo 5 della legge regionale 
13 settembre 1993, n. 39, operanti a favore dei nefropatici, 
emodializzati e trapiantati quale contributo per gli oneri di 
gestione; il predetto contributo non è cumulabile con altri contributi 
regionali attinenti le stesse finalità. Il relativo programma è 
approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Asscssore regionale 
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, a’ termini 
dell’articolo 4, lettera 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 
1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S 12.024 - cap. 120 5 
8/0 1 ).
46. La Regione promuove la realizzazione di uno studio epidermologico 
sui lavoratori, sugli ex lavoratori e sulle popolazioni residenti nei 
territori interessati dal fenomeni di inquinamento ambientale 
correlati allo svolgimento delle attività produttive nelle aree a più 
alta concentrazione industriale a partire dall’area industriale di 
Porto Torres; lo studio deve essere realizzato tramite l’Azienda USL - 
competente per territorio, che può avvalersi della collaborazione di 
centri di ricerca o di istituti scientifici qualificati, anche 
universitari. Per l’attuazione dei presente articolo è autorizzata, 
nell’anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (curo 774.685,34) (UPB 
SI 2.005).

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 27 del 1994 Articolo 11

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 13

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 8 del 1999 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2000 Articolo 32

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Costituzionale Numero 3 del 1948 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 17 del 1950

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 43 del 1950

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 64 del 1950

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 57 del 1987

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 1988 Articolo 41

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 12 del 1989 Articolo 24

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 1 del 1990 Articolo 56

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 1 del 1990 Articolo 60

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 40 del 1990 Articolo 19

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 5 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 39 del 1993 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 2 del 1994 Articolo 37

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 5 del 1995 Articolo 65

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 5 del 1995 Articolo 70

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 6 del 1995 Articolo 47

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1996

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1996 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1996 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1996 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 7 del 1997 Articolo 32

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 16

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 26 del 1997 Articolo 25

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 22 del 1998

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 22 del 1998 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 1 del 1999 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 17 del 1999 Articolo 26

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2000 Articolo 29

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2000 Articolo 39

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 4 del 2000 Articolo 52

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 341 del 1990 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 23 del 1996 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 23 del 1996 Articolo 4

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